Data e ora
Il prelievo di acque pubbliche senza autorizzazione o concessione è vietato e sanzionato a norma dell’art. 17 del R.D. 11.12.1933 n. 1175 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”.
Nel corso degli ultimi anni l’art. 17 sopraccitato è stato oggetto di diversi aggiornamenti, in particolare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che chi deriva abusivamente acque pubbliche è tenuto a pagare è stato via via aumentato:
- dapprima, l’art. 96 c. 4 del D. Lgs. 152/2006 ha aggiornato l’importo della cornice edittale, portandola da 3.000 € a 30.000 € (oppure da 300 € a 1.500 € nei casi di particolare tenuità);
- poi, l’art. 16 c. 5 della legge 29/12/2021 n. 233, ha nuovamente aggiornato gli importi, innalzandoli rispettivamente da 4.000 € a 40.000 € e da 400 € a 2.000 € nei casi di particolare tenuità;
- infine, l’art. 12 del D.L. 14 aprile 2023 n. 39 (entrato in vigore il 15/04/2023), poi convertito con Legge 13 giugno 2023 n. 68, ha portato la cornice edittale ai seguenti importi oggi in vigore: da 8.000 € a 50.000 € (oppure da € 2.000 a 10.000 €, nei casi di particolare tenuità).
Per maggiori informazioni su come presentare le domande per l’ottenimento delle concessioni/licenze al prelievo è possibile consultare il sito web della Provincia, alla sezione “Concessioni derivazioni acque pubbliche”.
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