Alla Provincia compete il rilascio di autorizzazioni all’installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua dal sottosuolo e che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna. Tali dispositivi consentono lo scambio di calore con il sottosuolo senza prelievo e reimmissione nel sottosuolo di acque o fluidi geotermici.
La Regione Lombardia ha istituito il Registro Regionale Sonde Geotermiche (RSG) al quale devono essere registrati tutti gli impianti.
L’installazione di sonde geotermiche che non superano la profondità di 150 metri dal piano campagna è libera, previa registrazione dell’impianto nel RSG.
Per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, è invece necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Provincia. Anche in questo caso la registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.rinnovabililombardia.it
Cosa fare
La procedura per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinata dal Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 7. Il predetto Regolamento è corredato da un Allegato tecnico di dettaglio che stabilisce i criteri per la progettazione e la realizzazione degli impianti, fornendo specifiche indicazioni in relazione ai materiali da utilizzare, alle modalità di perforazione, alla posa delle sonde, alle operazioni di verifica funzionale, al monitoraggio ambientale, agli organi di sicurezza e di controllo, nonché agli aspetti prestazionali degli impianti.
La domanda è da presentare regolarizzata nei riguardi dell’imposta di bollo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione progettuale a firma di un tecnico abilitato (n. 2 copie in formato cartaceo e n. 1 copia su CD con file in formato .pdf firmati digitalmente).
Nella sezione modulistica sono scaricabili i fac-simile da utilizzare per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale 7/2010, approvati con decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 9072 del 27.09.2012, poi integrati con decreto n. 1703 del 5 marzo 2015.
La L. 464/84 prevede l’obbligo di comunicare al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.
Ai sensi della suddetta Legge il Servizio Geologico ha la facoltà di “richiedere la documentazione" e di "eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell’esecuzione degli studi e delle indagini”, anche per questo motivo si devono preventivamente comunicare le indagini o gli studi da eseguire (indicando la loro localizzazione su carta) e successivamente (entro 30 giorni dalla fine indagine) la conclusione delle indagini stesse riportando altresì i “risultati geologici e geofisici acquisiti”.
La mancata trasmissione della documentazione di cui all'Art. 1 e di quanto richiesto all'Art. 2 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28 (Art. 3). I responsabili, in solido, circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono l'Esecutore dei lavori con il Titolare dell'indagine.
La trasmissione della documentazione deve avvenire mediante una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione definitiva di fine indagine (o sospensione).
Con la comunicazione di inizio indagine, trasmessa prima dell'inizio dei lavori, gli interessati sono tutelati rispetto ad eventuali controlli o accertamenti di osservanza effettuabili nel corso dei lavori. Pertanto è opportuno trasmettere la comunicazione di inizio indagine anche nei casi in cui possa rendersi necessario in corso d'opera il superamento, non preventivato, delle dimensioni indicate all'Art. 1 (30 metri per gli scavi, perforazioni e rilievi geofisici; 200 metri per gli scavi in galleria).
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’ISPRA all’indirizzo: www.isprambiente.gov.it
Costi
- n. 1 marca da bollo € 16,00 da apporre sull’istanza;
- ad oggi la Provincia non ha previsto spese di istruttoria per il procedimento amministrativo in questione;
- n. 1 marca da bollo € 16,00 da apporre sull’autorizzazione;
Tempi
60 giorni dal perfezionamento dell’istanza. Detto termine sarà computato con l’esclusione dei periodi in cui il procedimento rimarrà interrotto per l’espletamento di adempimenti a carico del richiedente.
Modulistica
Allegato | Dimensione |
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istanza-di-autorizzazione-installazione-sonde-geotermiche.pdf | 32.18 KB |
Note
Normativa di riferimento
- L.R. 29 giugno 2009 n. 10
- L.R. 11 dicembre 2006 n. 24;
- R.r. 15 febbraio 2010 n. 7;
- D. Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22;
- D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28
- L. 23 luglio 1999 n. 9
- L. 4 agosto 1984 n. 464
- D.D.G. Lombardia 27 settembre 2010 n. 9072
- D.D.G. Lombardia 5 marzo 2015 n. 1703
Pianificazione di settore
- Programma energetico regionale (PER)
- Piano d’azione per l’energia (PAE)
- Piano per una Lombardia sostenibile - 2010
Per informazioni
Telefono: 0342 531354
E-mail: paola.gaggi@provinciasondrio.it
Orari
Il venerdì mattina dalle 9:00 alle 12:00
Responsabile del procedimento
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
Servizio acqua ed energia
Responsabile:
Telefono: 0342 531203
E-mail: francesca.mottalini@provinciasondrio.it
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del responsabile di servizio, trascorsi i termini di conclusione del procedimento, il potere sostitutivo è in capo al Dirigente di Settore
Telefono: 0342 531276
E-mail: antonio.rodondi@provinciasondrio.it