L’elezione a presidente della Provincia avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (arrotondato all'unità superiore).
L'elezione dei singoli consiglieri provinciali avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5), sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (arrotondato all’unità superiore).
Ogni sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 14 della L. n. 53/1990.
Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi.
I candidati non possono sottoscrivere nè le liste, nè le candidature.
Il numero degli aventi diritto al voto è indicato nel provvedimento del presidente dell'ufficio elettorale e pubblicato nell'allegato "Accertamento numero aventi diritto al voto".
Nello stesso provvedimento è altresì specificato il numero delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature a presidente e delle liste per il consiglio provinciale.
In allegato è disponibile l'elenco degli aventi diritto al voto alla data odierna.
Allegato | Dimensione |
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Decreto del Presidente n. 25-2018 di individuazione soggetti per autenticazione sottoscrizioni liste | 43.87 KB |
Accertamento numero aventi diritto al voto | 86.56 KB |
Elenco aventi diritto al voto | 68.42 KB |