Composizione e sottoscrizione delle liste

COMPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

L’elezione dei singoli consiglieri provinciali avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5), sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (arrotondato all’unità superiore).

Ogni sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell'articolo 14, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.

Il numero dei sottoscrittori delle liste, pari al 5% degli aventi diritto al voto alle elezioni del consiglio provinciale del 29 settembre 2024 è indicato nel provvedimento del presidente dell'Ufficio elettorale e pubblicato nell'allegato "Accertamento numero aventi diritto al voto"

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