L’elezione dei singoli consiglieri provinciali avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5), sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (arrotondato all’unità superiore).
Ogni sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 14 della L. n. 53/1990.
I candidati non possono sottoscrivere le liste.
Il numero degli aventi diritto al voto è indicato nel provvedimento del presidente dell'ufficio elettorale e pubblicato nell'allegato "Accertamento numero aventi diritto al voto".
Nello stesso provvedimento è altresì specificato il numero delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste.
Allegato | Dimensione |
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Decreto del Presidente n. 36-2021 - Individuazione soggetti per autenticazioni sottoscrizioni liste | 41.04 KB |
Accertamento numero aventi diritto al voto | 64.79 KB |