RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Provincia di Sondrio gestisce su delega regionale l'articolazione provinciale dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia - Area della Provincia di Sondrio.

Di cosa si tratta

Il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni e ulteriori decreti attuativi).

Il RUNTS sostituisce i registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

Le novità introdotte dalla riforma, oltre all’istituzione e alla regolamentazione del nuovo registro, sono numerose e riguardano in particolare: l’acquisizione della qualifica di enti del terzo settore, l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del terzo settore, l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni, un articolato regime tributario di vantaggio e misure di promozione e sostegno a favore del mondo non profit. 

Il registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale, ha carattere pubblico.

A chi si rivolge

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Codice del terzo settore possono iscriversi al RUNTSle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ”.

L'iscrizione al registro è facoltativa, ma a essa è subordinata la possibilità per un ente giuridico di potersi qualificare come ente del terzo settore e conseguentemente l’opportunità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma .

Operazioni possibili attraverso il portale

L’accesso al portale telematico del RUNTS consente di effettuare una serie di operazioni, come di seguito riportato:

  • Iscrizione - operazione diretta ad ottenere l’inserimento dell’Ente nel Registro Unico, nel rispetto dei requisiti di cui all’ art. 8 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 ;
  • Variazione - operazione volta a consentire di aggiungere, rettificare oppure cancellare la maggior parte delle informazioni riguardanti l’Ente (es: numero dei soci, composizione dell’organo amministrativo, attività di interesse generale svolte, numero di telefono, ecc.);
  • Deposito Bilanci - tipologia di variazione volta, in via specifica, a consentire il caricamento dei documenti di bilancio inerenti l’esercizio fiscale precedente;
  • Cinque per Mille - operazione dedicata agli enti che, già iscritti all’elenco permanente tenuto dall’Agenzia delle Entrate, intendessero mantenere l’accreditamento a detto beneficio;
  • Cancellazione – operazione diretta ad ottenere l’eliminazione dell’Ente dal Registro. Le ipotesi di cancellazione dal RUNTS sono individuate dall’ art. 23, comma 1 del D.M. 106/2020 .

Iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione dev’essere presentata all’Ufficio del RUNTS provinciale in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate, eventuali allegati (gli ultimi due bilanci d’esercizio unitamente ai relativi verbali di approvazione; l’attestazione di adesione alla rete associativa; le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 del Cts nel caso di istituzione dell’organo di controllo e/o di revisione legale dei conti), avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste.

L’Ufficio del RUNTS, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per l’iscrizione dell’ente nella sezione richiesta e conseguentemente potrà:

  • procedere all’iscrizione;
  • negare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • invitare l’ente a completare, rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione, fissando il termine di sospensione (di 30 giorni) per l’adempimento.

La presentazione della domanda di iscrizione/cancellazione al RUNTS non richiede alcun costo a carico dell’Ente. La registrazione di atto costitutivo e statuto, presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe invece prevedere dei costi specifici.

A seguito della valutazione delle istanze presentate, l’Ufficio RUNTS provvede, a far data dal protocollo generale a queste attribuito dal sistema telematico del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro 60 (sessanta) giorni , all'emissione del provvedimento di iscrizione oppure di diniego

Quali adempimenti deve rispettare un Ente iscritto nel RUNTS?

Ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico, ciascun Ente del Terzo Settore è tenuto a:

  • apportare le variazioni dei dati relativi all’iscrizione nel Registro (utilizzando la procedura di “variazione” descritta dal Manuale Utente );
  • richiedere l’eventuale trasferimento presso altro Ufficio del RUNTS (in caso di trasferimento della sede legale in altra provincia) o cambio di sezione (es. da APS a ODV);
  • depositare il bilancio di esercizio , redatto secondo i modelli predisposti dal D.M. 5 marzo 2020, n. 39 , ulteriormente integrati dall’Organismo Italiano di Contabilità con l’ OIC 35 .

Con riguardo al bilancio di esercizio, in ottemperanza all’art. 13 del Codice del Terzo Settore:

  • gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro devono redigere il bilancio formato dallo stato patrimoniale , dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ;
  • gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono redigere il bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa .

Si riporta, di seguito, il link che permette di raggiungere la pagina dedicata di Regione Lombardia che, aggiornata in tempo reale, riporta la normativa di riferimento, oltre anche a tutti i link utili sia per eventuali informazioni sia per accedere al portale RUNTS

https://www.regione.lombardia.it/ufficio-regionale-runts 

Persone giuridiche di diritto privato

Vigilanza e controllo sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato

Nell'ambito delle materie di competenza, Regione Lombardia ha individuato nelle Aziende di Tutela della Salute - ATS (ex ASL) e nelle Province (art. 4 comma 33 della L.R. 1/2000 , modificata con L.R. n. 6/2005) le istituzioni delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative per la vigilanza e per il controllo sulle persone giuridiche private ( DPR. n. 361/2000 ). 
Le competenze e le funzioni di vigilanza e controllo sono così suddivise:

  • alle ATS spettano quelle relative alle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in campo socio-sanitario e socio-assistenziale;
  • alle Province quelle relative alle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano nei restanti ambiti ;

Tali funzioni sono tuttavia limitate alle persone giuridiche di diritto privato iscritte nel relativo Registro Regionale degli enti (associazioni o fondazioni senza fini di lucro) a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente di Regione Lombardia e, quindi, in possesso di specifici requisiti stabiliti dalle norme di Legge. 
È con l'iscrizione al Registro, atto fondamentale per la sua nascita, che l'ente acquista autonomia patrimoniale perfetta e, di conseguenza, diventa soggetto alla vigilanza e al controllo, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice Civile.