Incidenti stradali con fauna selvatica

NORME DI COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE

Nel caso di incidente stradale con fauna selvatica il conducente del veicolo ha sempre l'obbligo di fermarsi e di avvisare tempestivamente le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco o la Polizia Locale, così come sancito dal Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - art. 189 e successive modifiche:

"comma 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328."

 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

In caso di collisione con fauna selvatica durante la circolazione su strade statali, regionali, provinciali o comunali è possibile inoltrare richiesta di risarcimento danni a Regione Lombardia, entro 30 giorni dall'avvenuto sinistro, con le modalità indicate sul seguente sito:

Qualora fosse intervenuto personale del Corpo di Polizia Provinciale sarà possibile chiedere a questo Comando copia del rapporto di servizio, utilizzando il modello disponibile presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale o scaricabile di seguito:

 

Per informazioni

Corpo di Polizia Provinciale
Telefono: 0342 531311 - 0342 531207
fax: 0342 531235
E-mail: polizia.provinciale@provinciasondrio.it

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